Adescamento minorile

L’adescamento minorile, il mostro nella Rete.

Gli adulti che hanno interesse sessuale verso i minori conoscono molto bene il mondo dei giovani e, per questo, chi è particolarmente interessato a preadolescenti e adolescenti sfrutta l’attuale forte coinvolgimento delle nuove generazioni, la tendenza al narcisismo e al presenzialismo tipico dell’età, la curiosità sessuale, per avviare relazioni via web.

L’adulto abusante, spesso indicato come groomer, mira a costruire un legame “pseudo affettivo”, farcito di emoticons, linguaggio edulcorato e fantasie di innamoramento, per preparare il terreno a richieste di immagini sessuali, induzioni a atti di autoerotismo, sino ad arrivare a proporre un incontro sessuale off-line.

La forte diffusione in Italia della connettività tramite mobile e la forte attrattiva esercitata dai socialnetwork sui giovani hanno spinto progressivamente gli abusanti a privilegiare i contatti via web, anche per la poca discrezione e la scarsa diffidenza che le nuove tecnologie inducono nei ragazzi stessi, spesso poco controllati dai genitori e labilmente consapevoli della qualità e della quantità di informazioni personali accessibili in rete. La localizzazione automatica di foto e post sui social, l’abitudine alla condivisione di informazioni private, la connessione h24, rendono la navigazione e la socializzazione dei giovani online non priva di rischi reali.

Anche le nuove piattaforme di gioco online sono diventate un luogo virtuale dove la proverbiale conoscenza da parte dei pedofili del mondo giovanile li conduce alla ricerca di ragazzi/e e, ad oggi, anche di bambini.

L’art. 609undecies del c.p. definisce l’adescamento come qualsiasi atto compiuto da un adulto che con lusinghe, minacce o altri espedienti, ha lo scopo di ottenere la fiducia di un minore di anni 16, per avere foto, video, approcci e incontri sessuali, anche su socialnetwork, servizi di messaggistica istantanea o in chat.

Gli adolescenti oggi usano la rete per scambiarsi confidenze, per corteggiarsi, per esplorare la sessualità con grande naturalezza: molti pedofili sanno che la presenza dei minori sui social è ormai massiccia e utilizzano queste piattaforme per “avvicinarli”, costruire legami pseudo-affettivi e preparare il terreno alla richiesta di immagini e azioni sessuali tecnomediate, sino ad arrivare ad incontri reali.

E’ importante ricordare che:

  • Gli insegnanti in quanto pubblici ufficiali, hanno l’obbligo di denunciare fatti penalmente rilevanti (reati) subiti dagli studenti
  • L’adescamento è un reato procedibile d’ufficio che deve essere denunciato all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine
  • Se si ha il sentore che uno/a studente/ssa sia in contatto in rete con un adulto sconosciuto, è importante denunciare e informare la famiglia perché possa attivarsi per proteggere la vittima
  • I luoghi virtuali in cui più spesso gli adulti adescano minorenni sono quelli da loro più frequentati: socialnetwork, messaggistica istantanea, piattaforme di gioco online, etc.
  • Con la legge 38/2006 è stato istituito il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online della Polizia di Stato quale organo di coordinamento operativo per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori in rete

Sappiate che:

  • Gli adescatori spesso mentono sulla loro età anagrafica, presentandosi alle vittime come coetanei
  • L’escalation di un adescamento è imprevedibile: la relazione virtuale può durare mesi oppure portare ad un incontro nel giro di un pomeriggio
  • I minori più a rischio sono quelli che passano molte ore in rete, soli e senza un controllo

Il tema dell’adescamento minorile sul web, purtroppo, è sempre attuale, complici da un lato le nuove piattaforme digitali che hanno facilitato gli incontri e, dall’altro, la maggiore apertura dei giovani a certi tipi di discorsi.

Adescamento minorile: in cosa consiste?

Una recente sentenza della Cassazione[1] è tornata sul tema dell’adescamento minorile per distinguerlo dal reato di «atti sessuali con minore». Come si noterà leggendo i due articoli del Codice penale dedicati a tali illeciti (da un lato l’art. 609-undecies c.p. e dall’altro l’art. 609-quater c.p.), il legislatore ha previsto una tutela più forte nel caso dell’adescamento (anche se operato tramite web) e ciò per via della condotta maliziosa del reo, il quale si avvale di raggiri e lusinghe per carpire la fiducia della ragazzina e raggiungere il proprio fine (il rapporto sessuale). Difatti, se per gli atti sessuali con minorenne il delitto scatta solo se la vittima ha meno di 14 anni (ossia da 1 a 13 anni), per quello di adescamento, invece, non c’è reato solo a partire da 16 anni.

Insomma, la legge presume che se a 14 anni una persona è sufficientemente matura per capire il significato di un atto sessuale (e perciò di scegliere se aderire o meno alla proposta), non lo è invece per distinguere chi sta cercando di raggirarla con artifici e sotterfugi.

Chi, invece, adesca un minore sul web è condannato se la vittima ha meno di 16 anni.

Quando chattare con minori è reato

Non scatta reato per chi chatta con una minorenne il semplice scambiarsi messaggi non ha alcun rilievo penale. Ed anche fare dei complimenti non può costituire reato. Il reato scatta, invece, quando concorrono contemporaneamente questi due elementi:

  • il minore/la minore deve avere meno di 16 anni (ossia da 1 a 15 anni);
  • dal tenore della conversazione, si evince chiaramente che l’adulto sta solo cercando, con lusinghe o altri mezzi indiretti, di ottenere un rapporto sessuale.

In questo caso, non conta la distanza, il fatto che non vi sia stato alcun appuntamento fisico e, tanto meno, un rapporto. Basterebbero le semplici promesse, la dichiarazione d’amore o l’invito a una serata “a due” per far scattare il reato. Insomma, si deve evincere che, dietro alla chat, c’è il tentativo di ottenere un rapporto carnale.

L’adescamento minorile sul web non richiede uno strumento particolare come la chat su un social: è tale anche quello operato tramite Whatsapp[2].

Ad essere punite sono le conversazioni a sfondo sessuale mediante un sito Internet e adoperando artifici e lusinghe volte a carpirne la fiducia (tra cui anche quella di far credere di avere un’età più bassa o di essere interessato ad avere una relazione sentimentale).

Il reato scatta anche solo se il reo agisce con lo scopo di ottenere materiale pornografico. Quindi, la richiesta di foto del corpo nudo rientra ugualmente nell’adescamento minorile sul web.

Siccome la condotta vietata è l’adescamento ossia il comportamento tendenzioso, malizioso e il raggiro, la semplice e diretta richiesta di avere un rapporto sessuale, inoltrata tramite una chat a un minore di 16 anni, non costituisce reato. Qui, infatti, non c’è alcuna mistificazione della realtà e il minore è in grado di capire il significato da dare alle parole dell’adulto e, quindi, scegliere se aderire o meno alla proposta. Del resto, se è vero che l’età del consenso è 14 anni, il diverso modo di avanzare l’offerta (tramite internet anziché a parole) non può far scattare un reato che, altrimenti, di persona non si sarebbe mai configurato.

L’età del consenso

L’età del consenso, ossia quella a partire dalla quale il rapporto sessuale è libero e non integra reato a carico della persona più adulta è 14 anni. Benché il reato sia chiamato «atti sessuali con minorenne», con il termine “minorenne” si intende solo chi ha meno di 14 anni.

Resta, quindi, legale avere un rapporto con un minore da 14 a 17 anni.

Tuttavia, il limite di età è elevato a 16 anni quando l’adulto è un genitore (anche adottivo), un tutore, il tutore o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.

Adescamento minorile sul web: sentenze

Il reato di adescamento di minore posto in essere tramite internet si consuma nel luogo in cui si trova il minore

Il reato di adescamento di minorenni, previsto dall’art. 609-undecies c.p., si consuma nel tempo e nel luogo in cui l’agente realizza le condotte descritte nella fattispecie incriminatrice; tuttavia, qualora l’illecito sia posto in essere tramite internet o con mezzi di comunicazione a distanza, la sua consumazione si verifica nel luogo in cui si trova il minore adescato, perché il delitto presuppone una comunicazione tra due soggetti e in tale luogo si perfeziona la dimensione offensiva del fatto (Cassazione penale sez. III, 26/06/2019, n.36492).

E integrato il reato di adescamento di minori agire mediante contatti via internet e via WhatsApp con una minore di anni 14, intrattenendo conversazioni a sfondo sessuale mediante un sito Internet e adoperando artifici e lusinghe volte a carpirne la fiducia tra cui quella di fargli credere di avere anni 16 e di essere interessato ad avere una relazione sentimentale, al fine di ottenere materiale pornografico e con questo minacciarla per avere rapporti sessuali (Ufficio Indagini preliminari Milano, 16/04/2019, n.1208).

In tema di reato di adescamento previsto dall’art. 609-undecies c.p., l’oggetto del dolo specifico deve riguardare anche gli atti sessuali che l’agente intende compiere carpendo la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce e, cioè, per mezzo dell’attività di adescamento descritta dalla fattispecie (Cassazione penale sez. III, 31/01/2019, n.17373)

In tema di reati sessuali, non integra gli estremi del reato di cui all’art. 609-undecies cod. pen. la condotta di adescamento di minore commessa al fine di avere rapporti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i sedici anni di età, essendo tale finalità estranea alle ipotesi di cui all’art. 609-quater, comma primo, n. 2) cod. pen. (Fattispecie in cui l’imputato si era spacciato per appartenente all’arma dei carabinieri al fine di ottenere un rapporto sessuale consenziente – e non a pagamento – con un minore) (Cassazione penale sez. III, 15/02/2018, n.23173).

La condotta di adescamento di minorenne finalizzata a ottenere unicamente l’invio di immagini di natura erotica da parte di ragazze minorenni integra il reato previsto dall’art. 600 quater c.p. e non quello di adescamento di minorenni ex Art. 609 undecies c.p. in considerazione della clausola di riserva prevista per quest’ultima fattispecie per la quale è necessario che non siano ancora configurabili gli estremi del tentativo o della consumazione del reato fine.( Nel caso di specie, poiché erano stati integrati i reati fine la condotta di adescamento veniva assorbita dal reato previsto dall’art. 600 quater c.p. di detenzione di materiale pornografico)

(Ufficio Indagini preliminari Milano, 17/10/2016, n.2786).

Cass. sent. n. 50339/2019 del 12.12.2019

Ufficio Indagini preliminari Milano, 16/04/2019, n.1208

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